Il presente
regolamento allo statuto contiene le norme integrative ed interpretative dello
Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2004.
Il presente
regolamento è stato modificato dall'assemblea ordinaria del 12.02.2009.
Qualora una delle
disposizioni del regolamento sia in contrasto con le norme statutarie dovrà applicarsi
la norma dello Statuto e non quella del regolamento.
TITOLO I° - NORME GENERALI
ART. 1 – Finalità del sodalizio
Nell’ambito degli scopi fissati
dall’art. 2 dello Statuto e secondo lo spirito del medesimo viene predisposta
la normativa di cui al presente regolamento.
Con l’iscrizione al C.D.V.M. i
Soci s’impegnano all’osservanza di tutte le disposizioni che sono state dettate
non soltanto dalla necessità di codificare la materia dei rapporti sociali, ma
altresì dalla volontà che il sodalizio persegua le finalità istitutive e sia
rispondente alle regole della marineria.
Nell’interpretazione, rimessa per
i casi dubbi agli organi sociali, i Soci hanno il dovere di attenersi alla più
schietta lealtà.
ART. 2 – Cariche e funzioni in relazione all’art. 14
dello Statuto.
Il Presidente
Il Presidente del C.D.V.M. cura
che i membri del Consiglio Direttivo operino secondo i programmi di massima
approvati dall’assemblea ordinaria.
Per le questioni che rivestono
carattere d’urgenza egli, o in sua vece, il Vice Presidente, possono assumere
provvedimenti rientranti nelle facoltà del Consiglio.
Il Presidente autentica i
bilanci, gli attestati ed i documenti ufficiali dell’associazione, sovrintende
all’amministrazione ed all’attività esplicata, cura i rapporti con le Autorità;
promuove e vigila sull’attuazione di tutte le iniziative di carattere culturale
e ricreativo, nonché sulle attività istitutive del C.D.V.M. come crociere,
raduni, regate, corsi d’istruzione marinara, ecc..
Il Vice Presidente
Il V. Presidente del C.D.V.M. ha
funzioni vicarie rispetto al Presidente.
Egli coordina l’attività dei
membri del Consiglio, vigila sull’attuazione degli incarichi dei consiglieri e
sullo svolgimento dei programmi che competono al Consiglio; sovrintende alla
sede sociale.
Il Segretario
Il Segretario organizza la tenuta degli schedari ed il
funzionamento della Segreteria. In caso d’impedimento sostituisce i Consiglieri
nei rispettivi compiti; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
salva l’ipotesi in cui sia relatore di un argomento nella quale egli viene
sostituito da altro Consigliere. Gli incarichi del Segretario possono essere
provvisoriamente cumulati con quelli di un altro consigliere. Non possono
invece essere cumulati con quelli del Presidente o del Vice Presidente.
Il Tesoriere
Al Tesoriere è affidata la
sorveglianza della contabilità, il controllo della cassa, la compilazione del
bilancio annuale, la vigilanza sulla regolarità degli introiti e delle spese,
con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Il Direttore alla Darsena
Il Direttore alla Darsena
sovrintende alle attività nell’ambito della Darsena (alaggi, vari, sosta
imbarcazioni a terra, sede estiva, passerelle, posti barca, barche sociali,
ospitalità, guardiania, ecc.) e a quanto concerne l’uso e la manutenzione delle
attrezzature e degli impianti a terra.
Disciplina l’ordine dei lavori
secondo quanto esposto nella parte tecnica del regolamento.
Ha la responsabilità della
gestione delle mansioni degli addetti alla darsena.
Il Direttore Sportivo
Il Direttore Sportivo prepara i
programmi dettagliati di tutta l’attività agonistica, in relazione ai calendari
annuali.
Cura l’organizzazione delle
regate promuovendo la partecipazione dei Soci e coordina l’attività della
Commissione Sportiva.
E’ relatore su tutte le questioni
sportive che debbano essere portate in Consiglio Direttivo o in Assemblea.
Il Direttore dell’attività giovanile.
Il Direttore dell’attività giovanile, avvalendosi
esclusivamente della collaborazione di altri Soci, dirige l’istruzione tecnica
e pratica degli iscritti alla scuola di vela.
Il Direttore alle pubbliche relazioni.
Il Direttore alle pubbliche relazioni, ha il compito di
organizzare eventi promozionali e serate di aggiornamento e studio, organizza incontri
attinenti all’attività velica. Ha il compito di reperire fondi da sponsor o
altri enti. Cura l’aggiornamento della libreria e delle pubblicazioni nautiche,
Il Direttore alla pubblicità
Il Direttore alla pubblicità ha il compito di divulgare i
programmi previsti dal Consiglio Direttivo nel modo più consono all’evento
previsto – annunci su quotidiani, locandine, posters, ecc. -
ART. 3 – Bandiera nazionale e guidone sociale.
La bandiera nazionale, conforme al tipo in uso nella
marina mercantile, all’ormeggio, alla fonda o in navigazione va fissata
all’asta di poppa, o a due terzi del paterazzo.
A mente dell’art. 338 del Codice
della navigazione, la bandiera nazionale si tiene issata, qualunque sia l’ora,
quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando
s’incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia
riconoscere la nazionalità o quando una nave da guerra ne faccia invito alzando
la propria bandiera.
In porto la bandiera nazionale si
alza alle 8,00 e si ammaina al tramonto del sole.
La bandiera deve essere altresì
alzata all’entrata od all’uscita dei porti nonché durante i movimenti negli
stessi.
Il guidone sociale va tenuto a
riva e fissato sotto la prima crocetta di sinistra o in testa d’albero.
E’ facoltativo ammainare il
guidone sociale allorquando la barca si trova agli ormeggi sociali.
ART. 4 – Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo,
nell’ipotesi di cui al paragrafo c) dell’art. 5 dello Statuto, è tenuto a
convocare la parte interessata prima di procedere nei suoi confronti.
L’attività istruttoria del
Consiglio Direttivo dovrà essere riportata in processi verbali; dovranno essere
allegati agli atti anche i verbali della parte interessata.
Tutti i provvedimenti del
Consiglio Direttivo previsti nei paragrafi a), b), c) dell’art. 5 e non
solamente la radiazione, dovranno essere motivati e comunicati all’interessato
a mezzo di lettera raccomandata.
L’eventuale temporanea
sospensione di ogni attività comporterà anche la mancata fruizione dello spazio
a terra ed il divieto di accedere al C.D.V.M..
ART. 5 – Comunicazioni ai soci
Le comunicazioni generali ai Soci vengono fatte mediante
affissione all’albo sociale e/o pubblicazione sul proprio sito internet; in
vista della particolare importanza di taluni argomenti oppure del loro
carattere d’urgenza, il Consiglio Direttivo può far pervenire ai Soci le
comunicazioni mediante servizio postale, telematico o altro.
ART. 6 – Documenti per l’assemblea
I documenti previsti dal comma
secondo dell’art. 10 dello Statuto, debbono essere vidimati da due componenti
del Consiglio Direttivo, numerati ed elencati in un indice del fascicolo.
Nei termini previsti dallo stesso
comma, ciascun Socio può estrarne copia.
Nello stesso fascicolo deve
essere altresì allegata copia della relazione morale e finanziaria del
Presidente.
ART. 7 – Dimissioni del Consiglio Direttivo e
convocazione dell’assemblea ordinaria.
Qualora al verificarsi, delle
condizioni previste dall’art.16 dello Statuto, nel periodo tra la dichiarazione
di decadenza del Consiglio e l’elezione del nuovo, il Consiglio decaduto
rimarrà in carica limitandosi all’ordinaria amministrazione.
La decadenza verrà comunicata ai
Soci con lo stesso avviso di convocazione della nuova assemblea.
Tra le dimissioni del Consiglio e
l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio non possono intercorrere più di
60 giorni.
ART. 8 – Canditati alle cariche sociali.
Al ricevimento dell’avviso di
convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i Soci che
intendono porre la propria candidatura debbono inviarne comunicazione scritta
al Presidente uscente.
All’atto di apertura dell’assemblea,
il Presidente della medesima, renderà nota la lista dei candidati che,
preventivamente, sarà stata esposta all’albo.
Eventuali elezioni di Soci non
compresi nella detta lista – ma presenti in assemblea – dovranno essere
precedute dall’accettazione del candidato.
ART. 9 – Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di decadenza di uno dei membri del
Consiglio Direttivo verrà comunicata dal Segretario del Consiglio a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail; nel caso che venga
dichiarato decaduto il Segretario, provvederà uno dei consiglieri.
ART. 10 – Inosservanza di compiti da parte di uno dei
membri del Consiglio Direttivo.
Qualora uno dei componenti il
Consiglio Direttivo si astenga, anche se apportando giustificazione, dal
prestare la propria attività, il Consiglio tramite il Presidente, lo richiamerà
mediante comunicazione scritta; nel caso che l’atteggiamento sopra descritto
persista, il Presidente lo invitera’ a presentare le proprie dimissioni.
Analogo provvedimento il
Consiglio Direttivo potrà assumere nei confronti di quel componente che, sia
pure giustificabile, non esplicherà i propri incarichi in maniera continuativa.
TITOLO II° - ONERI
– SEDE SOCIALE – DIVIETI.
ART. 11 – Quote associative
Omissis
ART. 12 – Sede sociale – Attrezzature – Familiari ed ospiti
Gli spazi della sede e le
attrezzature sono riservate ai soci e possono essere usati unicamente per gli
scopi inerenti all’attività sociale e le necessità del singolo socio per la sua
barca e, in nessun caso, tale uso e fruizione potrà avere fini di lucro. I Soci
dovranno rispondere dei danni causati per uso improprio delle attrezzature, per
imperizia od altro.
E’ consentito ai soci, sotto la loro
responsabilità, ospitare famigliari o conoscenti nell’ambito del C.D.V.M..
ART. 13 – Divieto di giochi
Omissis
ART. 14 – Norme di comportamento e divieti
E’ vietato:
a)fumare all’interno degli spazi chiusi di pertinenza del
C.D.V.M.
Utilizzare
fiamme vive all’interno della sede del circolo o del modulo abitativo.
L’utilizzo di
fiamme vive anche all’esterno dovrà essere effettuato, nel rispetto delle norme
antinfortunistiche, con la massima cautela e distanza di sicurezza dalle barche
od altro a cui possa determinare danno;
b)conservare recipienti di materiale altamente
infiammabili nelle aree del C.D.V.M.
c)effettuare travasi di carburante ed altri infiammabili
all’interno degli spazi chiusi di pertinenza del C.D.V.M.; versare liquidi
inquinanti ( vernici, solventi, oli, carburanti, ecc.) nella darsena o nei
tombini.
Abbandonare nell’area del
C.D.V.M. o gettare nella spazzatura materiali esplosivi ( razzi scaduti) od
altro che possa determinare una situazione di pericolo.
Il socio che
si rendesse inadempiente alle suddette norme, dovrà rispondere disciplinarmente
al Consiglio Direttivo od all’Autorità Giudiziaria ove ne ricorrano gli
estremi;
d)abbandonare materiali di rifiuto fuori degli appositi
contenitori;
e)manomettere gli impianti;
f)usare lampade ed apparecchiature elettriche sprovviste
dei dispositivi di protezione previsti dalla legislazione antinfortunistica;
g)usare attrezzature del C.D.V.M. senza autorizzazione
del Direttore alla Darsena;
h)Nell’ambito della darsena è inoltre vietato provocare
rumori molesti anche a mezzo di motori. Usare apparecchi radioriceventi che non
siano al minimo di volume; lasciare che le drizze in bando battano
sull’alberatura; costituire deposito di materiale ingombrante su corsie di
passaggio; ostacolare in qualsiasi maniera il funzionamento dei servizi; usare
linguaggio o atteggiamenti sconvenienti; lasciare che bambini piccoli circolino
senza adeguata sorveglianza.
Nell’ambito
del C.D.V.M. è infine vietato introdurre animali pericolosi.
Eventuali
depositi di materiale non di pertinenza di barche presenti in darsena o a terra
debbono essere autorizzati.
TITOLO III° - DEI SOCI
ART. 15 – Variazione di
residenza
In caso di variazione di residenza, il Socio è
tenuto a farne immediato avviso alla Segreteria del C.D.V.M. personalmente od a
mezzo di lettera.
ART. 16 – Partecipazione a
regate – Obbligo di guidone sociale
E’ fatto
espressamente obbligo all’atto dell’iscrizione al C.D.V.M. d’impegnarsi a
correre sotto il guidone dello stesso.
In deroga al
primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente
autorizzare i soci del C.D.V.M. a regatare sotto il guidone di altra Società
affiliata alla FIV o altra Federazione straniera.
TITOLO IV° - DELLE BARCHE SOCIALI E
DI SERVIZIO
ART. 17 – Flotta sociale
a)le
barche da competizione sono a disposizione del Direttore Sportivo che ne
determinerà l’assegnazione sulla base dei programmi agonistici del C.D.V.M.;
b) le barche sociali sono a
disposizione dei Soci, potranno fruire delle barche previo benestare della
segreteria o del Direttore alla Darsena. L’equipaggio dovrà essere composto da
Soci.
c)barche
di servizio, tali barche di regola vengono adibite a scopi propri della darsena
e del C.D.V.M. in genere. Dovranno essere condotte da Soci autorizzati dal
Consiglio Direttivo;
d)barche
della scuola vela, sono a disposizione della scuola di vela.
I Soci che non
rientrino nella categoria degli allievi, potranno fruire delle barche sociali
previo benestare del Direttore Sportivo od, in sua assenza del Consiglio
Direttivo.
L’equipaggio
dovrà essere composto da Soci.
Prima di ogni
uscita gli allievi e gli altri soci aderenti alla scuola, dovranno farne
richiesta al Direttore dell’attività giovanile od, in sua assenza, a persona da
lui designata;
ART. 18 – Uso delle barche
sociali e di servizio
L’uso delle
barche sociali è fatto a rischio e pericolo di chi se ne serve, che è
responsabile verso il C.D.V.M. di qualunque danno che il natante possa subire o
causare a persone o cose.
Il timoniere
che usa le barche sociali e di servizio, prima di lasciare gli ormeggi deve
annotare, sull’apposito registro, gli estremi d’identificazione del natante,
l’ora ed il giorno dell’uscita, l’itinerario che intende seguire, la
composizione dell’equipaggio; egli deve inoltre accertare che l’attrezzatura di
bordo sia in ordine e risponda alle norme vigenti. (Presenza di salvagenti,
remi, ecc.)
Tutti i membri
dell’equipaggio dovranno indossare giubbetti di sicurezza.
Al rientro il
timoniere deve registrare il giorno, l’ora e tutto ciò che sia accaduto di
notevole durante l’uscita.
Gli orari e
gli itinerari delle barche saranno disciplinati dal Direttore Sportivo o del
Direttore dell’attività giovanile a seconda della rispettiva competenza.
ART. 19 – Varo e alaggio delle
barche
Le barche
sociali debbono essere varate ed alate a cura dell’equipaggio.
Le barche debbono essere
messe in secco in perfetto ordine ed al posto assegnato ad ognuna di esse.
ART. 20 – Assicurazione barche sociali
Il C.D.V.M. provvede ad assicurare le barche
sociali in vista dei danni che queste possano arrecare.
TITOLO
V° - DELLE IMBARCAZIONI DEI SOCI
ART. 21 – Documenti di
proprietà e di identificazione dei natanti, registrazione.
Tutte le barche dei soci
fruenti di ricovero a terra devono essere iscritte nell’apposito registro
tenuto in segreteria, sul quale saranno annotate le caratteristiche.
Per ottenere
l’iscrizione di una barca non immatricolata (natante), il Socio proprietario
deve presentare una autocertificazione che attesti di essere proprietario della
barca di cui si richiede la registrazione.
Tale
dichiarazione, da rinnovare annualmente al momento della corresponsione della
quota annua associativa, avrà tutti gli effetti di un documento di proprietà ed
il socio si assume la responsabilità di tale dichiarazione.
ART. 22 – Indicazioni sul
materiale di proprietà
I Soci sono tenuti a contrassegnare tutto il
materiale di loro proprietà che si trovi nella darsena in maniera che si possa
individuare facilmente il proprietario.
ART. 23 – Responsabilità civile
Le barche
ricoverate in sosta sul piazzale, rimangono sotto la completa responsabilità
dei rispettivi proprietari per ogni imprevisto che possa verificarsi.
Il C.D.V.M.
non può essere chiamato in nessun caso a rispondere per i sinistri che
colpissero persone o danneggiassero cose in dipendenza delle manovre in acqua
od a terra, dal deposito o dell’alaggio o varo dei natanti.
ART. 24 – Manovre di alaggio e
varo
Ogni barca
iscritta al C.D.V.M. può essere utilizzata soltanto nel caso che a bordo vi sia
il socio proprietario oppure uno dei soci comproprietari, purché tali al
momento dell’iscrizione della barca al C.D.V.M..
Un Socio diverso
dal proprietario potrà eccezionalmente essere autorizzato per iscritto dal
proprietario stesso a lasciare gli ormeggi.
E’ consentita
la deroga ai famigliari se Soci.
L’inadempienza
alle disposizioni del presente articolo costituirà violazione delle norme di
buona condotta ed il Consiglio Direttivo potrà prendere nei confronti del Socio
provvedimenti disciplinari nonché la revoca della concessione dello spazio
acqueo.
ART. 25 – Spazi a terra
Paragrafo 1 – Piano annuale spazi a terra
Il C.D.V.M.
non si impegna in alcun modo a fornire posti barca se questi non sono nella
totale disponibilità del C.D.V.M..
Il numero dei
posti barca a disposizione del C.D.V.M. dipenderà dai rapporti con le altre associazioni,
dalle disponibilità del futuro Polo Nautico e dalle modalità di realizzazione e
inserimento all’interno del futuro Polo Nautico.
Quando e se il
C.D.V.M. avrà disponibilità di posti barca, questi saranno assegnati secondo la
graduatoria.
Entro i limiti
delle capacità ricettive del C.D.V.M. ogni socio ha diritto a non più di uno
spazio a terra, sia come proprietario unico che come comproprietario di barca.
In caso di comproprietà tutti i proprietari di una barca devono essere Soci del
C.D.V.M., con la sola eccezione della situazione di comproprietà tra coniugi in
regime di comunione dei beni.
La
sistemazione a terra è possibile soltanto per barche a vela carrellabili e di
peso complessivo massimo di due tonnellate, compreso bilancino e cinghie di
alaggio.
Eventuali
deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo eccezionalmente e
transitoriamente.
All’inizio di
ogni anno e comunque entro il mese di gennaio il Consiglio Direttivo approva,
con apposita delibera, il piano annuale spazi a terra, sentito il Direttore
alla Darsena.
La tariffa
annua comprenderà, se possibile, anche le operazioni di alaggio e varo.
I Soci sono
tenuti ad adeguarsi al piano, che viene studiato in modo di ridurre al minimo i
cambiamenti, nel rispetto sia dei diritti acquisiti dai Soci, che delle
esigenze di assetto e ricettività della darsena.
Paragrafo 2 – Domande di
sostituzione o di assegnazione di spazi a terra.
I Soci che
desiderano cambiare lo spazio a terra già assegnato in via definitiva, con
altro analogo più favorevole, o di dimensioni diverse, sono tenuti a presentare
alla Segreteria del C.D.V.M. una domanda scritta, che viene rigorosamente
protocollata.
La domanda, a
pena di nullità, dovrà indicare le misure (lunghezza, larghezza) della barca.
La dimensione
dell’imbarcazione sarà determinata dalla reale misurazione metrica rilevata dai
responsabili del C.D.V.M.
In caso
l’imbarcazione fosse adagiata su di un invaso con ingombro maggiore, questi
contribuirà ad aumentare le dimensioni dell’imbarcazione.
Le domande
dovranno essere riconfermate per ciascun anno per iscritto entro il mese di
gennaio.
Le domande già
presentate non possono essere modificate a posteriori.
Ogni socio non
può avere in corso più di una domanda per spazio a terra.
Se la richiesta
di spazio a terra riguarda barca di proprietà di più Soci, la domanda di
assegnazione del posto può essere formulata da socio non minoritario nella
comproprietà.
Lo stesso Socio viene posto in graduatoria secondo
la sua personale anzianità e viene designato dai comproprietari quale loro
rappresentante responsabile nei confronti del C.D.V.M..
Paragrafo
2-bisQuota di ingresso con
assegnazione di posti barca a terra
Nel Periodo
2005/2008 non è stata applicata nessuna quota di ingresso per i soci che hanno
portato le loro barche a Punta San Giuliano e, quindi, molti soci hanno potuto
usare le attrezzature del circolo (Gru e altro) senza pagare alcuna quota di
ingresso al Circolo. Tale scelta è stata fatta per consentire il raggiungimento,
nel minor tempo possibile, dei 50posti
barca assegnati al Circolo. Oggi, nel 2009, è stato raggiunto il tetto di 50
posti barca e quindi per le prossime assegnazioni di posti barca (per rinunce o
per nuovi posti) viene istituita la "quota di ingresso" che sarà
fissata dall'Assemblea Ordinaria e riportata nel Tariffario Sociale. I soci che
versano la quota d'ingresso non assumono però il titolo di Soci Sostenitori (vedi
Paragrafo 3 bis) che rimane prerogativa dei soci che nel 2004 hanno contribuito
all'acquisto della gru e di altre attrezzature.
In caso di
rinuncia al posto barca tale quota di ingresso non sarà restituita.
Paragrafo 3 – Graduatorie per
assegnazione di spazi a terra.
In base alle
domande pervenute viene compilata, a cura del Consiglio Direttivo, una graduatoria
degli aventi diritto a spazi a terra che si rendessero disponibili. I soci
sostenitori così, come definiti dal paragrafo 3 bis, in caso di richiesta
avranno la precedenza per l'assegnazione dei posti barca e saranno collocati in
testa alla graduatoria.
Paragrafo 3
bis - Soci sostenitori
Con assemblea
straordinaria del 27 maggio 2004 si è stabilito quanto segue:
"Viene
istituita lanuova categoria di soci
sostenitori, i quali contribuiscono con il pagamento di una maggiore
quota sociale aggiuntiva, una tantum, al raggiungimento degli scopi
istituzionali dell’associazione. Essi dovranno pagare una tessera di buon
ingresso al momento dell’iscrizione all’Albo dei Soci sostenitori nella misura
che sarà stabilita dall’Assemblea Ordinaria dei soci e riportata nel Tariffario
Sociale".
Le quote
versate dai soci sostenitori nel 2004 sono servite al Circolo per acquistare la
GRU installata in banchina a Punta San Giuliano ma anche i container di
rimessaggio e altro.
I soci
sostenitori hanno versato nel 2004 una quota di 500 euro senza nessuna garanzia
nell'assegnazione di posti barca a terra e in acqua. Tale quota è quindi a
tutti gli effetti da considerarsi un contributo volontario dei soci benemeriti
che hanno aiutato il Circolo in un momento di difficoltà, per questo hanno
assunto la qualifica di "Soci Sostenitori". Oggi, nel 2009, si
constata che alcuni soci sostenitori non godono di nessun servizio da parte del
circolo perché non sono assegnatari di posti a terra o posti in acqua. Per tali
soci si decide di predisporre l'eventuale restituzione della quota versata nel
2004.
Per la
restituzione della quota il socio sostenitore dovrà fare una domanda al Circolo
e consegnarla in Segreteria. Verrà formulata una lista dei soci che chiedono il
rimborso, in base alle date di presentazione delle domande. In caso di pari
data avrà la precedenza in lista il socio sostenitore con maggior punteggio secondo
la graduatoria originale (la graduatoria fatta nel 2004 prevedeva un punto
per ogni anno di iscrizione ininterrotta al C.D.V.M., 0,5 punti per ogni anno
di iscrizione non continuativo).
Il Circolo si
impegna a restituire almeno due quote per ogni anno sociale secondo la lista
predisposta. Tale restituzione sarà deliberata dal consiglio direttivo nel
corso dell'anno in funzione delle disponibilità di cassa del Circolo. Tuttavia,
nel caso in cui siano assegnati nuovi posti barca e siano versate le
"quote d'ingresso" il Direttivo potrà deliberare la restituzione di
un numero maggiore di quote ai soci sostenitori che hanno fatto richiesta.
In caso di
restituzione della quota versata il socio perderà la qualifica di socio
sostenitore e sarà cancellato dall’Albo dei soci sostenitori.
Paragrafo 4 – Posti barca
disponibili per assegnazione definitiva.
Spazi a terra
s’intendono disponibili per assegnazione definitiva:
a)in caso di creazione di nuovi spazi, a partire dalla
data della relativa delibera del Consiglio Direttivo;
b)in caso di rinuncia da parte di un socio assegnatario,
a partire dalla data di protocollo di arrivo della lettera di rinuncia;
c)in caso di spostamento del Socio assegnatario ad altro
spazio a terra, a partire dalla data in cui il Consiglio Direttivo comunica
ufficialmente all’interessato lo spostamento;
d)in caso di radiazione del Socio assegnatario, a partire
dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo;
e)in caso di revoca dell’assegnazione dello spazio a
terra da parte del Consiglio Direttivo per inosservanza di norme da parte del
Socio a partire dalla data della relativa delibera;
f)in caso di morte del Socio assegnatario, dalla data di
morte, salve le previsioni seguenti: in caso di morte del Socio assegnatario si
manterrà la concessione di uno spazio a terra analogo per dimensioni a quello
goduto:
1.all’erede di 1° grado già Socio che entro tre mesi
dalla data del decesso ne faccia richiesta;
2.all’erede di 1° grado non Socio che entro sei mesi
dalla data del decesso ne faccia richiesta, inoltri domanda di associazione e
la stessa sia accolta dal Consiglio Direttivo;
3.al Socio comproprietario della barca secondo le norme
previste dal paragrafo 8 di questo articolo sulle comproprietà.
Paragrafo 5 – Spazi a terra
disponibili per assegnazione provvisoria.
Spazi a terra s’intendono disponibili per
l’assegnazione provvisoria qualora:
a)le
barche dei Soci assegnatari siano fuori darsena per prolungati periodo di
tempo;
b)i
Soci assegnatari abbiano ceduto la barca, ma mantenuto lo spazio a terra.
Paragrafo 6 – Assegnazione
definitiva di spazi a terra.
Entro 40 giorni dalla
data di disponibilità definitiva di uno spazio a terra il Consiglio Direttivo
lo assegna in via definitiva al Socio che, al momento in cui lo spazio si è
reso ufficialmente disponibile, si trovava in testa all’apposita graduatoria e
le misure della cui barca, indicate nella domanda, siano adeguate a quelle
dello spazio in questione. Il giudizio di inadeguatezza dello spazio spetta al
Consiglio Direttivo.
Lo stesso
Consiglio Direttivo curerà di sentire il Socio interessato e il Direttore alla
Darsena prima di pronunciarsi sull’eventuale inadeguatezza.
Dalla data di
comunicazione scritta di assegnazione al socio neo-assegnatario sono concessi,
pena la decadenza del diritto allo spazio (salvo deroghe eccezionalmente
concesse dal Consiglio Direttivo ), 30 giorni per versare le quote dovute e 6
mesi per occupare lo spazio con la barca indicata nella domanda.
Dette modalità
non si applicano quando trattasi di spostamento.
In questo
caso, lo spostamento deve avvenire, dalla data della comunicazione scritta, nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni (pena la decadenza del
diritto allo spazio), salvo situazioni particolari che dovranno essere
comunicate e documentate al Consiglio Direttivo.
Nei casi di
non adeguatezza della barca dello spazio a terra, di spontanea rinuncia
dell’assegnatario espressa per iscritto, o mancata occupazione dello spazio a
terra entro il tempo stabilito, il diritto all’assegnazione definitiva dello
spazio a terra spetta al socio che occupa il posto successivo nella
graduatoria, ma il socio così scavalcato resta in graduatoria per assegnazione
successiva di altro spazio a terra eventualmente disponibile in via definitiva.
L’assegnazione
di uno spazio a terra s’intende definitiva nel senso che il Consiglio Direttivo
è impegnato a non procedere a cambiamenti di spazio se non per motivi di
particolare importanza, oltre che in occasione di organizzazione del piano
annuale spazi a terra all’inizio di stagione o di lavori di riassetto del
piazzale.
In caso di
cambio posto resta comunque intangibile il diritto del socio ad un posto
analogo a quello precedentemente goduto.
Gli spazi a
terra lasciati liberi dagli assegnatari per più giorni possono essere dati in
concessione di precaria ospitalità a barche di soci in via provvisoria secondo
le norme previste dal paragrafo seguente.
E’ perciò
opportuno che, al momento di lasciare il piazzale con la propria barca per
assenze prolungate, il socio assegnatario dia notizia della approssimativa e
presunta di rientro. Qualora, malgrado o in difetto di questo accorgimento, il
socio rientrante trovasse eccezionalmente occupato il proprio posto si adeguerà
con signorilità alla situazione evitando manifestazioni inopportune
d’intolleranza.
Paragrafo 7 – Assegnazione
provvisoria di spazi a terra.
Spazi a terra
temporaneamente disponibili devono essere concessi provvisoriamente a soci
interessati ad avvantaggiarsene comunque entro i limiti di validità del piano
annuale sempre che gli stessi siano compresi nella graduatoria prevista al
paragrafo 3 del presente articolo, che verrà rigorosamente rispettata.
Il socio che
goda di assegnazione provvisoria di spazio a terra resta in graduatoria per
l’assegnazione definitiva.
Paragrafo 8 – Spazi a terra e
proprietà delle barche.
Ogni socio
sostenitore ha diritto a non più di uno spazio a terra.
Il socio
sostenitore assegnatario di un posto barca dovrà pagare la quota annuale per
l’utilizzo del posto barca, quota che sarà fissata dall’Assemblea Ordinaria dei
soci e riportata dal Tariffario Sociale.
Lo spazio a terra è
assegnato ad imbarcazioni di socio unico proprietario ovvero di socio
comproprietario in quota non minoritaria, designato come rappresentante
responsabile dagli altri comproprietari, tutti soci del C.D.V.M..
La comproprietà
delle barche è sempre ammessa ma, ai soli fini associativi e per l’assegnazione
dello spazio a terra, è valido solo quella notificata dal socio all’atto
dell’iscrizione della barca al registro natanti.
Nell’ambito
della comproprietà qualora il rappresentante responsabile, dalla cui anzianità
di socio è derivata l’assegnazione dello spazio a terra, ceda la propria quota
di proprietà egli è tenuto a darne comunicazione scritta alla Presidenza del
C.D.V.M. entro 15 giorni.
Il Consiglio
Direttivo provvederà in questo caso a revocare la concessione dello spazio a
terra.
In caso di
morte del socio comproprietario, assegnatario dello spazio a terra, un posto
barca analogo a quello goduto, è concesso al socio comproprietario superstite
ovvero al socio nominato rappresentante responsabile dai comproprietari
superstiti, purché il nuovo assegnatario sia tesserato al C.D.V.M. e la sua
condizione di comproprietario sia stata precedentemente e regolarmente
notificata al Consiglio Direttivo.
Poiché la
presentazione al Consiglio Direttivo dei documenti di proprietà delle barche,
previsto dal presente regolamento, può comportare qualche difficoltà per i
soci, ogni assegnatario è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità
chiaramente espressa, dichiarazione scritta che attesti la proprietà della
barca che occupa lo spazio a terra, indicando, in caso di comproprietà, anche
le quote di partecipazione alla proprietà.
Il Consiglio
Direttivo si riserva di richiedere successivamente ai soci assegnatari
l’esibizione di opportuna documentazione ufficiale che comprovi i dati di
proprietà indicati nella dichiarazione scritta di cui sopra.
La mancata
segnalazione della vendita della barca o di quota di barca, il mancato rilascio
da parte del socio assegnatario della dichiarazione scritta di proprietà, la
mancata esibizione su richiesta della documentazione ufficiale di proprietà,
l’eventuale comprovata non veridicità della dichiarazione del socio
costituiscono violazioni delle norme di buona condotta e lealtà, previste dallo
Statuto e dal presente Regolamento, oltre che difetto dei requisiti richiesti
per la concessione ed il mantenimento del posto barca.
I soci che se
ne rendessero responsabili sono passibili delle sanzioni disciplinari previste
dallo Statuto e dalla revoca della concessione dello spazio a terra.
ART. 26 – Uso della banchina.
L’accesso alla banchina
dello scalo e’ ammesso solamente per le operazioni d’imbarco e di sbarco.
ART. 27 – Assistenza per le
operazioni di alaggio e varo.
I soci in caso di difficoltà per le manovre di
avvicinamento alla banchina e per le operazioni di alaggio e varo sono tenuti a
richiedere l’assistenza ai responsabili del C.D.V.M..
ART. 28 – Incuria dei soci –
Interventi d’urgenza.
Qualora per cause di forza maggiore ovvero per
incuria degli interessati si ravvisi una situazione di pericolo, per una o più
barche, il C.D.V.M. disporrà, a mezzo di propri incaricati, alla rimozione
delle cause di pericolo; il giudizio sulla situazione determinante pericolo sarà
espresso insindacabilmente dal Direttore alla darsena o, in sua assenza, da
persona delegata.
ART. 29 – Spostamenti
temporanei delle barche.
Il Direttore alla
Darsena ha la facoltà inappellabile, in qualunque momento, per misura d’ordine,
di sicurezza o di necessità tecniche, di cambiare temporaneamente il posto
delle singole barche. Qualora per una delle ragioni sopraindicate si renda
necessario tale spostamento, salvi casi d’urgenza, la manovra dovrà essere
effettuata dal proprietario ( o da persona da lui incaricata ) preavvisato in
tempo utile.
Qualora lo
spostamento abbia carattere di stabilità dovrà essere deciso dal Direttore alla
Darsena.
ART. 30 –
Responsabilità per le soste a terra.
I proprietari delle
barche sono responsabili dei danni che dovessero arrecare alle barche vicine
per incuria nella sistemazione della propria barca.
Il Consiglio
Direttivo potrà prendere provvedimenti nei riguardi dei soci che
sistematicamente trascurino tali norme.
Il C.D.V.M.
non risponde di eventuali furti compiuti a bordo delle imbarcazioni stazionate
a terra.
Non risponde
inoltre neppure della sottrazione completa dell’unita’.
A tal fine
ogni imbarcazione in sosta a terra dovrà essere coperta da adeguata polizza
assicurativa.
ART. 31 –
Vari e alaggi di barche di soci.
Le operazioni
di alaggio e varo delle barche normalmente effettuate dal socio o da persona da
questi incaricata, non coinvolge responsabilità da parte del C.D.V.M..
Si consiglia
perciò ad ogni associato di assistere alle operazioni di alaggio o varo della
propria barca e di seguirlo con l’invasatura appropriata.
Per le
operazioni di alaggio o di varo dovrà essere fissato alle barche adeguato cavo
di ritenuta.
Il C.D.V.M.
interviene nelle operazioni di alaggio o di varo per disciplinare solo dal
punto di vista organizzativo.
ART. 32 – Situazione
d’emergenza ed interventi.
In tutti i casi in cui
il personale direttivo del C.D.V.M. ravvisi ricorrere condizioni di pericolo
che richiedano interventi d’urgenza per barche od impianti sociali, tutti i
soci hanno l’obbligo di mettersi a disposizione e di prestare la loro opera nel
comune interesse.
Per tutto
quanto non previsto nel presente regolamento i soci dovranno uniformare il loro
comportamento ai principi sanciti nello Statuto ed alle tradizioni e
consuetudini della marineria.
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