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Serate a tema 2010

PROGRAMMA SERATE A TEMA 2010

21 GENNAIO navigazione

                      moderna

Bruno Zirilli

Andrea Boscolo

11 FEBBRAIO sicurezza

in mare, normativa

e ordinanze

Tenente di Vascello

Antonio Quocci

18 FEBBRAIO presenta -

zione corso altura

Enrico Brozzola

25 FEBBRAIO in crociera

tra le isole greche

Bruno Zan

 

04 MARZO venezia- lepanto

viaggio in barca

a vela tra porti e fortezze

Enrico Brozzola

11 MARZO la fotografia

e la vela

Matteo Bertolin


25 MARZO vele e regola-

zioni

North Sail

08 APRILE utilizzo delle

tecnologie fotovoltaiche

nelle imbarcazioni

Solon s.p.a. (Nicola Baggio)

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Il Regolamento allo Statuto PDF Stampa E-mail

 

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

 

Il presente regolamento allo statuto contiene le norme integrative ed interpretative dello Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2004.

 

Il presente regolamento è stato modificato dall'assemblea ordinaria del 12.02.2009.

 

Qualora una delle disposizioni del regolamento sia in contrasto con le norme statutarie dovrà applicarsi la norma dello Statuto e non quella del regolamento.

 

TITOLO I° - NORME GENERALI

 

ART. 1 – Finalità del sodalizio

 

Nell’ambito degli scopi fissati dall’art. 2 dello Statuto e secondo lo spirito del medesimo viene predisposta la normativa di cui al presente regolamento.

Con l’iscrizione al C.D.V.M. i Soci s’impegnano all’osservanza di tutte le disposizioni che sono state dettate non soltanto dalla necessità di codificare la materia dei rapporti sociali, ma altresì dalla volontà che il sodalizio persegua le finalità istitutive e sia rispondente alle regole della marineria.

Nell’interpretazione, rimessa per i casi dubbi agli organi sociali, i Soci hanno il dovere di attenersi alla più schietta lealtà.

 

ART. 2 – Cariche e funzioni in relazione all’art. 14 dello Statuto.

 

Il Presidente

 

Il Presidente del C.D.V.M. cura che i membri del Consiglio Direttivo operino secondo i programmi di massima approvati dall’assemblea ordinaria.

Per le questioni che rivestono carattere d’urgenza egli, o in sua vece, il Vice Presidente, possono assumere provvedimenti rientranti nelle facoltà del Consiglio.

Il Presidente autentica i bilanci, gli attestati ed i documenti ufficiali dell’associazione, sovrintende all’amministrazione ed all’attività esplicata, cura i rapporti con le Autorità; promuove e vigila sull’attuazione di tutte le iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché sulle attività istitutive del C.D.V.M. come crociere, raduni, regate, corsi d’istruzione marinara, ecc..

 

Il Vice Presidente

 

Il V. Presidente del C.D.V.M. ha funzioni vicarie rispetto al Presidente.

Egli coordina l’attività dei membri del Consiglio, vigila sull’attuazione degli incarichi dei consiglieri e sullo svolgimento dei programmi che competono al Consiglio; sovrintende alla sede sociale.

 

Il Segretario

 

Il Segretario organizza la tenuta degli schedari ed il funzionamento della Segreteria. In caso d’impedimento sostituisce i Consiglieri nei rispettivi compiti; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo salva l’ipotesi in cui sia relatore di un argomento nella quale egli viene sostituito da altro Consigliere. Gli incarichi del Segretario possono essere provvisoriamente cumulati con quelli di un altro consigliere. Non possono invece essere cumulati con quelli del Presidente o del Vice Presidente.

 

Il Tesoriere

 

Al Tesoriere è affidata la sorveglianza della contabilità, il controllo della cassa, la compilazione del bilancio annuale, la vigilanza sulla regolarità degli introiti e delle spese, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

 

Il Direttore alla Darsena

 

Il Direttore alla Darsena sovrintende alle attività nell’ambito della Darsena (alaggi, vari, sosta imbarcazioni a terra, sede estiva, passerelle, posti barca, barche sociali, ospitalità, guardiania, ecc.) e a quanto concerne l’uso e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti a terra.

Disciplina l’ordine dei lavori secondo quanto esposto nella parte tecnica del regolamento.

Ha la responsabilità della gestione delle mansioni degli addetti alla darsena.

 

Il Direttore Sportivo

 

Il Direttore Sportivo prepara i programmi dettagliati di tutta l’attività agonistica, in relazione ai calendari annuali.

Cura l’organizzazione delle regate promuovendo la partecipazione dei Soci e coordina l’attività della Commissione Sportiva.

E’ relatore su tutte le questioni sportive che debbano essere portate in Consiglio Direttivo o in Assemblea.

 

Il Direttore dell’attività giovanile.

 

Il Direttore dell’attività giovanile, avvalendosi esclusivamente della collaborazione di altri Soci, dirige l’istruzione tecnica e pratica degli iscritti alla scuola di vela.

 

Il Direttore alle pubbliche relazioni.

 

Il Direttore alle pubbliche relazioni, ha il compito di organizzare eventi promozionali e serate di aggiornamento e studio, organizza incontri attinenti all’attività velica. Ha il compito di reperire fondi da sponsor o altri enti. Cura l’aggiornamento della libreria e delle pubblicazioni nautiche,

 

Il Direttore alla pubblicità

Il Direttore alla pubblicità ha il compito di divulgare i programmi previsti dal Consiglio Direttivo nel modo più consono all’evento previsto – annunci su quotidiani, locandine, posters, ecc. -

 

ART. 3 – Bandiera nazionale e guidone sociale.

 

La bandiera nazionale, conforme al tipo in uso nella marina mercantile, all’ormeggio, alla fonda o in navigazione va fissata all’asta di poppa, o a due terzi del paterazzo.

A mente dell’art. 338 del Codice della navigazione, la bandiera nazionale si tiene issata, qualunque sia l’ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando s’incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità o quando una nave da guerra ne faccia invito alzando la propria bandiera.

In porto la bandiera nazionale si alza alle 8,00 e si ammaina al tramonto del sole.

La bandiera deve essere altresì alzata all’entrata od all’uscita dei porti nonché durante i movimenti negli stessi.

Il guidone sociale va tenuto a riva e fissato sotto la prima crocetta di sinistra o in testa d’albero.

E’ facoltativo ammainare il guidone sociale allorquando la barca si trova agli ormeggi sociali.

 

ART. 4 – Provvedimenti disciplinari

 

Il Consiglio Direttivo, nell’ipotesi di cui al paragrafo c) dell’art. 5 dello Statuto, è tenuto a convocare la parte interessata prima di procedere nei suoi confronti.

L’attività istruttoria del Consiglio Direttivo dovrà essere riportata in processi verbali; dovranno essere allegati agli atti anche i verbali della parte interessata.

Tutti i provvedimenti del Consiglio Direttivo previsti nei paragrafi a), b), c) dell’art. 5 e non solamente la radiazione, dovranno essere motivati e comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata.

L’eventuale temporanea sospensione di ogni attività comporterà anche la mancata fruizione dello spazio a terra ed il divieto di accedere al C.D.V.M..

 

ART. 5 – Comunicazioni ai soci

 

Le comunicazioni generali ai Soci vengono fatte mediante affissione all’albo sociale e/o pubblicazione sul proprio sito internet; in vista della particolare importanza di taluni argomenti oppure del loro carattere d’urgenza, il Consiglio Direttivo può far pervenire ai Soci le comunicazioni mediante servizio postale, telematico o altro.

 

ART. 6 – Documenti per l’assemblea

 

I documenti previsti dal comma secondo dell’art. 10 dello Statuto, debbono essere vidimati da due componenti del Consiglio Direttivo, numerati ed elencati in un indice del fascicolo.

Nei termini previsti dallo stesso comma, ciascun Socio può estrarne copia.

Nello stesso fascicolo deve essere altresì allegata copia della relazione morale e finanziaria del Presidente.

 

ART. 7 – Dimissioni del Consiglio Direttivo e convocazione dell’assemblea ordinaria.

 

Qualora al verificarsi, delle condizioni previste dall’art.16 dello Statuto, nel periodo tra la dichiarazione di decadenza del Consiglio e l’elezione del nuovo, il Consiglio decaduto rimarrà in carica limitandosi all’ordinaria amministrazione.

La decadenza verrà comunicata ai Soci con lo stesso avviso di convocazione della nuova assemblea.

Tra le dimissioni del Consiglio e l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio non possono intercorrere più di 60 giorni.

 

ART. 8 – Canditati alle cariche sociali.

 

Al ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i Soci che intendono porre la propria candidatura debbono inviarne comunicazione scritta al Presidente uscente.

All’atto di apertura dell’assemblea, il Presidente della medesima, renderà nota la lista dei candidati che, preventivamente, sarà stata esposta all’albo.

Eventuali elezioni di Soci non compresi nella detta lista – ma presenti in assemblea – dovranno essere precedute dall’accettazione del candidato.

 

ART. 9 – Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo.

 

La dichiarazione di decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo verrà comunicata dal Segretario del Consiglio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail; nel caso che venga dichiarato decaduto il Segretario, provvederà uno dei consiglieri.

 

ART. 10 – Inosservanza di compiti da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo.

 

Qualora uno dei componenti il Consiglio Direttivo si astenga, anche se apportando giustificazione, dal prestare la propria attività, il Consiglio tramite il Presidente, lo richiamerà mediante comunicazione scritta; nel caso che l’atteggiamento sopra descritto persista, il Presidente lo invitera’ a presentare le proprie dimissioni.

Analogo provvedimento il Consiglio Direttivo potrà assumere nei confronti di quel componente che, sia pure giustificabile, non esplicherà i propri incarichi in maniera continuativa.

 

TITOLO II° - ONERI – SEDE SOCIALE – DIVIETI.

 

ART. 11 – Quote associative

 

Omissis

 

ART. 12 – Sede sociale – Attrezzature – Familiari ed ospiti

 

Gli spazi della sede e le attrezzature sono riservate ai soci e possono essere usati unicamente per gli scopi inerenti all’attività sociale e le necessità del singolo socio per la sua barca e, in nessun caso, tale uso e fruizione potrà avere fini di lucro. I Soci dovranno rispondere dei danni causati per uso improprio delle attrezzature, per imperizia od altro.

E’ consentito ai soci, sotto la loro responsabilità, ospitare famigliari o conoscenti nell’ambito del C.D.V.M..

 

ART. 13 – Divieto di giochi

 

Omissis

 

ART. 14 – Norme di comportamento e divieti

 

E’ vietato:

a)      fumare all’interno degli spazi chiusi di pertinenza del C.D.V.M.

Utilizzare fiamme vive all’interno della sede del circolo o del modulo abitativo.

L’utilizzo di fiamme vive anche all’esterno dovrà essere effettuato, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, con la massima cautela e distanza di sicurezza dalle barche od altro a cui possa determinare danno;

b)      conservare recipienti di materiale altamente infiammabili nelle aree del C.D.V.M.

c)      effettuare travasi di carburante ed altri infiammabili all’interno degli spazi chiusi di pertinenza del C.D.V.M.; versare liquidi inquinanti ( vernici, solventi, oli, carburanti, ecc.) nella darsena o nei tombini.

Abbandonare nell’area del C.D.V.M. o gettare nella spazzatura materiali esplosivi ( razzi scaduti) od altro che possa determinare una situazione di pericolo.

Il socio che si rendesse inadempiente alle suddette norme, dovrà rispondere disciplinarmente al Consiglio Direttivo od all’Autorità Giudiziaria ove ne ricorrano gli estremi;

d)     abbandonare materiali di rifiuto fuori degli appositi contenitori;

e)      manomettere gli impianti;

f)       usare lampade ed apparecchiature elettriche sprovviste dei dispositivi di protezione previsti dalla legislazione antinfortunistica;

g)      usare attrezzature del C.D.V.M. senza autorizzazione del Direttore alla Darsena;

h)      Nell’ambito della darsena è inoltre vietato provocare rumori molesti anche a mezzo di motori. Usare apparecchi radioriceventi che non siano al minimo di volume; lasciare che le drizze in bando battano sull’alberatura; costituire deposito di materiale ingombrante su corsie di passaggio; ostacolare in qualsiasi maniera il funzionamento dei servizi; usare linguaggio o atteggiamenti sconvenienti; lasciare che bambini piccoli circolino senza adeguata sorveglianza.

Nell’ambito del C.D.V.M. è infine vietato introdurre animali pericolosi.

Eventuali depositi di materiale non di pertinenza di barche presenti in darsena o a terra debbono essere autorizzati.

 

TITOLO III° - DEI SOCI

 

ART. 15 – Variazione di residenza

 

In caso di variazione di residenza, il Socio è tenuto a farne immediato avviso alla Segreteria del C.D.V.M. personalmente od a mezzo di lettera.

 

ART. 16 – Partecipazione a regate – Obbligo di guidone sociale

 

E’ fatto espressamente obbligo all’atto dell’iscrizione al C.D.V.M. d’impegnarsi a correre sotto il guidone dello stesso.

In deroga al primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente autorizzare i soci del C.D.V.M. a regatare sotto il guidone di altra Società affiliata alla FIV o altra Federazione straniera.

 

TITOLO IV° - DELLE BARCHE SOCIALI E DI SERVIZIO

 

ART. 17 – Flotta sociale

 

a)      le barche da competizione sono a disposizione del Direttore Sportivo che ne determinerà l’assegnazione sulla base dei programmi agonistici del C.D.V.M.;

b) le barche sociali sono a disposizione dei Soci, potranno fruire delle barche previo benestare della segreteria o del Direttore alla Darsena. L’equipaggio dovrà essere composto da Soci.

c)      barche di servizio, tali barche di regola vengono adibite a scopi propri della darsena e del C.D.V.M. in genere. Dovranno essere condotte da Soci autorizzati dal Consiglio Direttivo;

d)     barche della scuola vela, sono a disposizione della scuola di vela.

I Soci che non rientrino nella categoria degli allievi, potranno fruire delle barche sociali previo benestare del Direttore Sportivo od, in sua assenza del Consiglio Direttivo.

L’equipaggio dovrà essere composto da Soci.

Prima di ogni uscita gli allievi e gli altri soci aderenti alla scuola, dovranno farne richiesta al Direttore dell’attività giovanile od, in sua assenza, a persona da lui designata;

 

ART. 18 – Uso delle barche sociali e di servizio

 

L’uso delle barche sociali è fatto a rischio e pericolo di chi se ne serve, che è responsabile verso il C.D.V.M. di qualunque danno che il natante possa subire o causare a persone o cose.

Il timoniere che usa le barche sociali e di servizio, prima di lasciare gli ormeggi deve annotare, sull’apposito registro, gli estremi d’identificazione del natante, l’ora ed il giorno dell’uscita, l’itinerario che intende seguire, la composizione dell’equipaggio; egli deve inoltre accertare che l’attrezzatura di bordo sia in ordine e risponda alle norme vigenti. (Presenza di salvagenti, remi, ecc.)

Tutti i membri dell’equipaggio dovranno indossare giubbetti di sicurezza.

Al rientro il timoniere deve registrare il giorno, l’ora e tutto ciò che sia accaduto di notevole durante l’uscita.

Gli orari e gli itinerari delle barche saranno disciplinati dal Direttore Sportivo o del Direttore dell’attività giovanile a seconda della rispettiva competenza.

 

ART. 19 – Varo e alaggio delle barche

 

Le barche sociali debbono essere varate ed alate a cura dell’equipaggio.

Le barche debbono essere messe in secco in perfetto ordine ed al posto assegnato ad ognuna di esse.

 

ART. 20 – Assicurazione barche sociali

 

Il C.D.V.M. provvede ad assicurare le barche sociali in vista dei danni che queste possano arrecare.

 

TITOLO V° - DELLE IMBARCAZIONI DEI SOCI

 

ART. 21 – Documenti di proprietà e di identificazione dei natanti, registrazione.

 

Tutte le barche dei soci fruenti di ricovero a terra devono essere iscritte nell’apposito registro tenuto in segreteria, sul quale saranno annotate le caratteristiche.

Per ottenere l’iscrizione di una barca non immatricolata (natante), il Socio proprietario deve presentare una autocertificazione che attesti di essere proprietario della barca di cui si richiede la registrazione.

Tale dichiarazione, da rinnovare annualmente al momento della corresponsione della quota annua associativa, avrà tutti gli effetti di un documento di proprietà ed il socio si assume la responsabilità di tale dichiarazione.

 

ART. 22 – Indicazioni sul materiale di proprietà

 

I Soci sono tenuti a contrassegnare tutto il materiale di loro proprietà che si trovi nella darsena in maniera che si possa individuare facilmente il proprietario.

 

ART. 23 – Responsabilità civile

 

Le barche ricoverate in sosta sul piazzale, rimangono sotto la completa responsabilità dei rispettivi proprietari per ogni imprevisto che possa verificarsi.

Il C.D.V.M. non può essere chiamato in nessun caso a rispondere per i sinistri che colpissero persone o danneggiassero cose in dipendenza delle manovre in acqua od a terra, dal deposito o dell’alaggio o varo dei natanti.

 

ART. 24 – Manovre di alaggio e varo

 

Ogni barca iscritta al C.D.V.M. può essere utilizzata soltanto nel caso che a bordo vi sia il socio proprietario oppure uno dei soci comproprietari, purché tali al momento dell’iscrizione della barca al C.D.V.M..

Un Socio diverso dal proprietario potrà eccezionalmente essere autorizzato per iscritto dal proprietario stesso a lasciare gli ormeggi.

E’ consentita la deroga ai famigliari se Soci.

L’inadempienza alle disposizioni del presente articolo costituirà violazione delle norme di buona condotta ed il Consiglio Direttivo potrà prendere nei confronti del Socio provvedimenti disciplinari nonché la revoca della concessione dello spazio acqueo.

 

ART. 25 – Spazi a terra

 

Paragrafo 1 – Piano annuale spazi a terra

 

Il C.D.V.M. non si impegna in alcun modo a fornire posti barca se questi non sono nella totale disponibilità del C.D.V.M..

Il numero dei posti barca a disposizione del C.D.V.M. dipenderà dai rapporti con le altre associazioni, dalle disponibilità del futuro Polo Nautico e dalle modalità di realizzazione e inserimento all’interno del futuro Polo Nautico.

Quando e se il C.D.V.M. avrà disponibilità di posti barca, questi saranno assegnati secondo la graduatoria.

Entro i limiti delle capacità ricettive del C.D.V.M. ogni socio ha diritto a non più di uno spazio a terra, sia come proprietario unico che come comproprietario di barca. In caso di comproprietà tutti i proprietari di una barca devono essere Soci del C.D.V.M., con la sola eccezione della situazione di comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni.

La sistemazione a terra è possibile soltanto per barche a vela carrellabili e di peso complessivo massimo di due tonnellate, compreso bilancino e cinghie di alaggio.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo eccezionalmente e transitoriamente.

All’inizio di ogni anno e comunque entro il mese di gennaio il Consiglio Direttivo approva, con apposita delibera, il piano annuale spazi a terra, sentito il Direttore alla Darsena.

La tariffa annua comprenderà, se possibile, anche le operazioni di alaggio e varo.

I Soci sono tenuti ad adeguarsi al piano, che viene studiato in modo di ridurre al minimo i cambiamenti, nel rispetto sia dei diritti acquisiti dai Soci, che delle esigenze di assetto e ricettività della darsena.

 

Paragrafo 2 – Domande di sostituzione o di assegnazione di spazi a terra.

 

I Soci che desiderano cambiare lo spazio a terra già assegnato in via definitiva, con altro analogo più favorevole, o di dimensioni diverse, sono tenuti a presentare alla Segreteria del C.D.V.M. una domanda scritta, che viene rigorosamente protocollata.

La domanda, a pena di nullità, dovrà indicare le misure (lunghezza, larghezza) della barca.

La dimensione dell’imbarcazione sarà determinata dalla reale misurazione metrica rilevata dai responsabili del C.D.V.M.

In caso l’imbarcazione fosse adagiata su di un invaso con ingombro maggiore, questi contribuirà ad aumentare le dimensioni dell’imbarcazione.

Le domande dovranno essere riconfermate per ciascun anno per iscritto entro il mese di gennaio.

Le domande già presentate non possono essere modificate a posteriori.

Ogni socio non può avere in corso più di una domanda per spazio a terra.

Se la richiesta di spazio a terra riguarda barca di proprietà di più Soci, la domanda di assegnazione del posto può essere formulata da socio non minoritario nella comproprietà.

Lo stesso Socio viene posto in graduatoria secondo la sua personale anzianità e viene designato dai comproprietari quale loro rappresentante responsabile nei confronti del C.D.V.M..

 

Paragrafo 2-bis   Quota di ingresso con assegnazione di posti barca a terra

 

Nel Periodo 2005/2008 non è stata applicata nessuna quota di ingresso per i soci che hanno portato le loro barche a Punta San Giuliano e, quindi, molti soci hanno potuto usare le attrezzature del circolo (Gru e altro) senza pagare alcuna quota di ingresso al Circolo. Tale scelta è stata fatta per consentire il raggiungimento, nel minor tempo possibile, dei 50  posti barca assegnati al Circolo. Oggi, nel 2009, è stato raggiunto il tetto di 50 posti barca e quindi per le prossime assegnazioni di posti barca (per rinunce o per nuovi posti) viene istituita la "quota di ingresso" che sarà fissata dall'Assemblea Ordinaria e riportata nel Tariffario Sociale. I soci che versano la quota d'ingresso non assumono però il titolo di Soci Sostenitori (vedi Paragrafo 3 bis) che rimane prerogativa dei soci che nel 2004 hanno contribuito all'acquisto della gru e di altre attrezzature.

In caso di rinuncia al posto barca tale quota di ingresso non sarà restituita.

 

Paragrafo 3 – Graduatorie per assegnazione di spazi a terra.

 

In base alle domande pervenute viene compilata, a cura del Consiglio Direttivo, una graduatoria degli aventi diritto a spazi a terra che si rendessero disponibili. I soci sostenitori così, come definiti dal paragrafo 3 bis, in caso di richiesta avranno la precedenza per l'assegnazione dei posti barca e saranno collocati in testa alla graduatoria.

 

Paragrafo 3 bis - Soci sostenitori

 

Con assemblea straordinaria del 27 maggio 2004 si è stabilito quanto segue:

"Viene istituita la  nuova categoria di soci sostenitori, i quali contribuiscono con il pagamento di una maggiore quota sociale aggiuntiva, una tantum, al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione. Essi dovranno pagare una tessera di buon ingresso al momento dell’iscrizione all’Albo dei Soci sostenitori nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea Ordinaria dei soci e riportata nel Tariffario Sociale".

Le quote versate dai soci sostenitori nel 2004 sono servite al Circolo per acquistare la GRU installata in banchina a Punta San Giuliano ma anche i container di rimessaggio e altro.

I soci sostenitori hanno versato nel 2004 una quota di 500 euro senza nessuna garanzia nell'assegnazione di posti barca a terra e in acqua. Tale quota è quindi a tutti gli effetti da considerarsi un contributo volontario dei soci benemeriti che hanno aiutato il Circolo in un momento di difficoltà, per questo hanno assunto la qualifica di "Soci Sostenitori". Oggi, nel 2009, si constata che alcuni soci sostenitori non godono di nessun servizio da parte del circolo perché non sono assegnatari di posti a terra o posti in acqua. Per tali soci si decide di predisporre l'eventuale restituzione della quota versata nel 2004.

Per la restituzione della quota il socio sostenitore dovrà fare una domanda al Circolo e consegnarla in Segreteria. Verrà formulata una lista dei soci che chiedono il rimborso, in base alle date di presentazione delle domande. In caso di pari data avrà la precedenza in lista il socio sostenitore con maggior punteggio secondo la graduatoria originale (la graduatoria fatta nel 2004 prevedeva un punto per ogni anno di iscrizione ininterrotta al C.D.V.M., 0,5 punti per ogni anno di iscrizione non continuativo).

Il Circolo si impegna a restituire almeno due quote per ogni anno sociale secondo la lista predisposta. Tale restituzione sarà deliberata dal consiglio direttivo nel corso dell'anno in funzione delle disponibilità di cassa del Circolo. Tuttavia, nel caso in cui siano assegnati nuovi posti barca e siano versate le "quote d'ingresso" il Direttivo potrà deliberare la restituzione di un numero maggiore di quote ai soci sostenitori che hanno fatto richiesta.

In caso di restituzione della quota versata il socio perderà la qualifica di socio sostenitore e sarà cancellato dall’Albo dei soci sostenitori.

  

Paragrafo 4 – Posti barca disponibili per assegnazione definitiva.

 

Spazi a terra s’intendono disponibili per assegnazione definitiva:

a)      in caso di creazione di nuovi spazi, a partire dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo;

b)      in caso di rinuncia da parte di un socio assegnatario, a partire dalla data di protocollo di arrivo della lettera di rinuncia;

c)      in caso di spostamento del Socio assegnatario ad altro spazio a terra, a partire dalla data in cui il Consiglio Direttivo comunica ufficialmente all’interessato lo spostamento;

d)     in caso di radiazione del Socio assegnatario, a partire dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo;

e)      in caso di revoca dell’assegnazione dello spazio a terra da parte del Consiglio Direttivo per inosservanza di norme da parte del Socio a partire dalla data della relativa delibera;

f)       in caso di morte del Socio assegnatario, dalla data di morte, salve le previsioni seguenti: in caso di morte del Socio assegnatario si manterrà la concessione di uno spazio a terra analogo per dimensioni a quello goduto:

1.      all’erede di 1° grado già Socio che entro tre mesi dalla data del decesso ne faccia richiesta;

2.      all’erede di 1° grado non Socio che entro sei mesi dalla data del decesso ne faccia richiesta, inoltri domanda di associazione e la stessa sia accolta dal Consiglio Direttivo;

3.      al Socio comproprietario della barca secondo le norme previste dal paragrafo 8 di questo articolo sulle comproprietà.

 

Paragrafo 5 – Spazi a terra disponibili per assegnazione provvisoria.

 

Spazi a terra s’intendono disponibili per l’assegnazione provvisoria qualora:

a)      le barche dei Soci assegnatari siano fuori darsena per prolungati periodo di tempo;

b)      i Soci assegnatari abbiano ceduto la barca, ma mantenuto lo spazio a terra.

 

Paragrafo 6 – Assegnazione definitiva di spazi a terra.

 

Entro 40 giorni dalla data di disponibilità definitiva di uno spazio a terra il Consiglio Direttivo lo assegna in via definitiva al Socio che, al momento in cui lo spazio si è reso ufficialmente disponibile, si trovava in testa all’apposita graduatoria e le misure della cui barca, indicate nella domanda, siano adeguate a quelle dello spazio in questione. Il giudizio di inadeguatezza dello spazio spetta al Consiglio Direttivo.

Lo stesso Consiglio Direttivo curerà di sentire il Socio interessato e il Direttore alla Darsena prima di pronunciarsi sull’eventuale inadeguatezza.

Dalla data di comunicazione scritta di assegnazione al socio neo-assegnatario sono concessi, pena la decadenza del diritto allo spazio (salvo deroghe eccezionalmente concesse dal Consiglio Direttivo ), 30 giorni per versare le quote dovute e 6 mesi per occupare lo spazio con la barca indicata nella domanda.

Dette modalità non si applicano quando trattasi di spostamento.

In questo caso, lo spostamento deve avvenire, dalla data della comunicazione scritta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni (pena la decadenza del diritto allo spazio), salvo situazioni particolari che dovranno essere comunicate e documentate al Consiglio Direttivo.

Nei casi di non adeguatezza della barca dello spazio a terra, di spontanea rinuncia dell’assegnatario espressa per iscritto, o mancata occupazione dello spazio a terra entro il tempo stabilito, il diritto all’assegnazione definitiva dello spazio a terra spetta al socio che occupa il posto successivo nella graduatoria, ma il socio così scavalcato resta in graduatoria per assegnazione successiva di altro spazio a terra eventualmente disponibile in via definitiva.

L’assegnazione di uno spazio a terra s’intende definitiva nel senso che il Consiglio Direttivo è impegnato a non procedere a cambiamenti di spazio se non per motivi di particolare importanza, oltre che in occasione di organizzazione del piano annuale spazi a terra all’inizio di stagione o di lavori di riassetto del piazzale.

In caso di cambio posto resta comunque intangibile il diritto del socio ad un posto analogo a quello precedentemente goduto.

Gli spazi a terra lasciati liberi dagli assegnatari per più giorni possono essere dati in concessione di precaria ospitalità a barche di soci in via provvisoria secondo le norme previste dal paragrafo seguente.

E’ perciò opportuno che, al momento di lasciare il piazzale con la propria barca per assenze prolungate, il socio assegnatario dia notizia della approssimativa e presunta di rientro. Qualora, malgrado o in difetto di questo accorgimento, il socio rientrante trovasse eccezionalmente occupato il proprio posto si adeguerà con signorilità alla situazione evitando manifestazioni inopportune d’intolleranza.

 

Paragrafo 7 – Assegnazione provvisoria di spazi a terra.

 

Spazi a terra temporaneamente disponibili devono essere concessi provvisoriamente a soci interessati ad avvantaggiarsene comunque entro i limiti di validità del piano annuale sempre che gli stessi siano compresi nella graduatoria prevista al paragrafo 3 del presente articolo, che verrà rigorosamente rispettata.

Il socio che goda di assegnazione provvisoria di spazio a terra resta in graduatoria per l’assegnazione definitiva.

 

Paragrafo 8 – Spazi a terra e proprietà delle barche.

 

Ogni socio sostenitore ha diritto a non più di uno spazio a terra.

Il socio sostenitore assegnatario di un posto barca dovrà pagare la quota annuale per l’utilizzo del posto barca, quota che sarà fissata dall’Assemblea Ordinaria dei soci e riportata dal Tariffario Sociale.

Lo spazio a terra è assegnato ad imbarcazioni di socio unico proprietario ovvero di socio comproprietario in quota non minoritaria, designato come rappresentante responsabile dagli altri comproprietari, tutti soci del C.D.V.M..

La comproprietà delle barche è sempre ammessa ma, ai soli fini associativi e per l’assegnazione dello spazio a terra, è valido solo quella notificata dal socio all’atto dell’iscrizione della barca al registro natanti.

Nell’ambito della comproprietà qualora il rappresentante responsabile, dalla cui anzianità di socio è derivata l’assegnazione dello spazio a terra, ceda la propria quota di proprietà egli è tenuto a darne comunicazione scritta alla Presidenza del C.D.V.M. entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo provvederà in questo caso a revocare la concessione dello spazio a terra.

In caso di morte del socio comproprietario, assegnatario dello spazio a terra, un posto barca analogo a quello goduto, è concesso al socio comproprietario superstite ovvero al socio nominato rappresentante responsabile dai comproprietari superstiti, purché il nuovo assegnatario sia tesserato al C.D.V.M. e la sua condizione di comproprietario sia stata precedentemente e regolarmente notificata al Consiglio Direttivo.

Poiché la presentazione al Consiglio Direttivo dei documenti di proprietà delle barche, previsto dal presente regolamento, può comportare qualche difficoltà per i soci, ogni assegnatario è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità chiaramente espressa, dichiarazione scritta che attesti la proprietà della barca che occupa lo spazio a terra, indicando, in caso di comproprietà, anche le quote di partecipazione alla proprietà.

Il Consiglio Direttivo si riserva di richiedere successivamente ai soci assegnatari l’esibizione di opportuna documentazione ufficiale che comprovi i dati di proprietà indicati nella dichiarazione scritta di cui sopra.

La mancata segnalazione della vendita della barca o di quota di barca, il mancato rilascio da parte del socio assegnatario della dichiarazione scritta di proprietà, la mancata esibizione su richiesta della documentazione ufficiale di proprietà, l’eventuale comprovata non veridicità della dichiarazione del socio costituiscono violazioni delle norme di buona condotta e lealtà, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, oltre che difetto dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento del posto barca.

I soci che se ne rendessero responsabili sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dalla revoca della concessione dello spazio a terra.

 

ART. 26 – Uso della banchina.

 

L’accesso alla banchina dello scalo e’ ammesso solamente per le operazioni d’imbarco e di sbarco.

 

ART. 27 – Assistenza per le operazioni di alaggio e varo.

 

I soci in caso di difficoltà per le manovre di avvicinamento alla banchina e per le operazioni di alaggio e varo sono tenuti a richiedere l’assistenza ai responsabili del C.D.V.M..

 

ART. 28 – Incuria dei soci – Interventi d’urgenza.

 

Qualora per cause di forza maggiore ovvero per incuria degli interessati si ravvisi una situazione di pericolo, per una o più barche, il C.D.V.M. disporrà, a mezzo di propri incaricati, alla rimozione delle cause di pericolo; il giudizio sulla situazione determinante pericolo sarà espresso insindacabilmente dal Direttore alla darsena o, in sua assenza, da persona delegata.

 

ART. 29 – Spostamenti temporanei delle barche.

 

Il Direttore alla Darsena ha la facoltà inappellabile, in qualunque momento, per misura d’ordine, di sicurezza o di necessità tecniche, di cambiare temporaneamente il posto delle singole barche. Qualora per una delle ragioni sopraindicate si renda necessario tale spostamento, salvi casi d’urgenza, la manovra dovrà essere effettuata dal proprietario ( o da persona da lui incaricata ) preavvisato in tempo utile.

Qualora lo spostamento abbia carattere di stabilità dovrà essere deciso dal Direttore alla Darsena.

 

ART. 30 – Responsabilità per le soste a terra.

 

 

I proprietari delle barche sono responsabili dei danni che dovessero arrecare alle barche vicine per incuria nella sistemazione della propria barca.

Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti nei riguardi dei soci che sistematicamente trascurino tali norme.

Il C.D.V.M. non risponde di eventuali furti compiuti a bordo delle imbarcazioni stazionate a terra.

Non risponde inoltre neppure della sottrazione completa dell’unita’.

A tal fine ogni imbarcazione in sosta a terra dovrà essere coperta da adeguata polizza assicurativa.

 

 

 

ART. 31 – Vari e alaggi di barche di soci.

 

Le operazioni di alaggio e varo delle barche normalmente effettuate dal socio o da persona da questi incaricata, non coinvolge responsabilità da parte del C.D.V.M..

Si consiglia perciò ad ogni associato di assistere alle operazioni di alaggio o varo della propria barca e di seguirlo con l’invasatura appropriata.

Per le operazioni di alaggio o di varo dovrà essere fissato alle barche adeguato cavo di ritenuta.

Il C.D.V.M. interviene nelle operazioni di alaggio o di varo per disciplinare solo dal punto di vista organizzativo.

 

ART. 32 – Situazione d’emergenza ed interventi.

 

In tutti i casi in cui il personale direttivo del C.D.V.M. ravvisi ricorrere condizioni di pericolo che richiedano interventi d’urgenza per barche od impianti sociali, tutti i soci hanno l’obbligo di mettersi a disposizione e di prestare la loro opera nel comune interesse.

 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento i soci dovranno uniformare il loro comportamento ai principi sanciti nello Statuto ed alle tradizioni e consuetudini della marineria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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