Modificato
dall'Assemblea Straordinaria del 12.02.2009
CAPO I
DENOMINAZIONE-
SCOPO - SEDE - GUIDONE SOCIALE DEL CIRCOLO DELLA VELA MESTRE
Art. 1- L’associazione Sportiva Dilettantistica Circolo
Della Vela Mestre, con denominazione abbreviata C.D.V.M., è un’associazione
sportiva e culturale fondata a Mestre nel 1981, con sede nel Comune diVenezia ed è retta dal presente STATUTO.
Art.
2- Scopo dell'associazione è il
promuovere con ogni mezzo la navigazione da diporto a vela in tutte le sue
forme, di infondere, con essa, amore per la vita marina e la natura nonché
curare con la stessa l'educazione fisica e morale dei giovani.
In particolare l’Associazione si propone
di:
a)perseguire
finalità sportive dilettantistiche e amatoriali, didattiche, ricreative e
culturali mediante la gestione di ogni forma di attività fisica agonistica e
ricreativa;
b)promuovere anche
riunioni, corsi di istruzione teorico-pratici, crociere, raduni e regate di
barche a vela ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a
conservare le antiche tradizioni marine veneziane.
c)gestire direttamente
e/o indirettamente, anche a seguito di convenzioni con Enti, immobili ed
impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di
utilità generale.
L'associazione è apolitica,
aconfessionale e senza fini di lucro. L’associazione è caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche
associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale. Inoltre l’Associazione
potrà stipulare contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, in via non
prevalente e residuale, al fine di ottenere il raggiungimento dello scopo sociale..
Art.
3-
L’Associazione potrà aderire ad altre
Associazioni e potrà affiliarsi a tutte le Federazioni o agli organismi
aderenti al CONI o ad Enti di promozionericonosciuti, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che internazionali.
Art.
4- Il guidone sociale è di forma
triangolare e di colore bianco con croce blu con leone di S. Marco in blu. E'
obbligatorio per tutte le imbarcazioni di proprietà dei soci e del C.D.V.M..
Art. 5- La durata del C.D.V.M. è illimitata. I soci in
numero illimitato compongono la associazione e sono distinti nelle seguenti
categorie:
- Soci
fondatori, sono coloro che hanno promosso la costituzione del C.D.V.M.;
- Soci ordinari, sono coloro che partecipano alle attività
organizzate dal C.D.V.M.. e sono in regola con il pagamento delle quote sociali;
- Soci sostenitori, sono coloro
i quali, contribuiscono all’attività sportiva svolta dal C.D.V.M. e sostengono
i suoi scopi istituzionali, versando spontaneamente una quota individuata anno
per anno dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari,
(Persone fisiche o Enti) sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo, per alte o speciali benemerenze acquisite nei riguardi del C.D.V.M.
o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il socio
dal pagamento della quota annuale.. Il Consiglio Direttivo può, nei casi
ritenga di onorare in particolar modo un socio per le benemerenze acquisite
verso l'associazione, proporlo alla carica di Presidente onorario;
- Soci atleti, sono coloro che difendono
i colori sociali sia a livello agonistico che nel settore promozione e
propaganda;
- Soci allievi, sono i giovani che non
hanno raggiunto la maggiore età. I soci allievi non hanno diritto di voto ma
possono partecipare alle assemblee.
Le domande di ammissione devono essere presentate al
Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmato da due soci proponenti con
tre anni di anzianità.. In caso di domanda presentata da un minorenne, la
stessa dovrà essere firmata anche dall’esercente la patria potestà. Il
Consiglio Direttivo dopo aver esposto per almeno 15 giorni la domanda di ammissione
all'albo decide a maggioranza, inappellabilmente e senza motivazione sulla
ammissibilità del richiedente.
La qualifica di socio è intrasmissibile.
Le quote associative non possono essere trasferite a
terzi e non sono rivalutabili.
La qualifica di socio non è temporanea e perdura
fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
a)per recesso, che deve essere esercitato con
dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
b)per decadenza, che consegue al ritardo nel
pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato dal
Consiglio Direttivo;
c)per radiazione deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o
comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’ “CDVM” o al
perseguimento del fine sociale.
La
procedura di radiazione del socio e le eventuali sanzioni ai soci sono
disciplinate da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.
Il socio che per qualsiasi causa abbia
cessato di appartenere all’associazione, non può chiedere la restituzione delle
quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
CAPO III
ASSEMBLEA ORDINARIA
-ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art.
6 –L’assemblea dei soci rappresenta
il supremo organo dell'associazione; essa può essere ordinaria o straordinaria
e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
Art. 7 –L’assemblea ordinaria si riunisce su convocazione
del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci e
almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
per la discussione e la deliberazione sui seguenti argomenti:
a) relazione morale e finanziaria del Consiglio
Direttivo;
b) rendiconto economico e finanziario dell'anno
trascorso;
c) bilancio preventivo dell'anno in corso;
d) quota annuale
associativa nonché contributi sociali per i ricoveri e gli ormeggi proposti dal
Consiglio Direttivo;
e) proclamazione di eventuali soci onorari;
f) argomenti proposti da almeno dieci soci prima dei
termini previsti per la convocazione dell'assemblea;
g) sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’Associazione;
h) regolamento interno generale e regolamenti dei
singoli servizi.
L'assemblea ordinaria, oltre all'espletamento di
quanto sopra previsto, dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio
Direttivo..
Art. 8 –L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal
Consiglio Direttivo che è tenuto ad indirla entro il termine massimo di un
mese.
Art. 9 –L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) sulla trasformazione della associazione ed altresì
sulla fusione o sulla incorporazione in o di altre associazioni, società o
enti;
c) sullo scioglimento dell'associazione e sulle
relative modalità di liquidazione;
d) su ogni e qualsiasi oggetto eccedente i limiti
dell'ordinaria amministrazione.
Art. 10 - L’avviso di convocazione delle assemblee, completo
dell'ordine del giorno, deve essere affisso all'albo sociale o, in alternativa,
inviato ai soci per posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o
raccomandata (anche a mano) almeno quindici giorni prima della data stabilita.
Nell'avviso di convocazione deve essere fissata la data, l'ora e il luogo anche
della seconda convocazione. L'ordine del giorno deve contenere l’indicazione
specifica dei singoli argomenti e non deve recare voci generiche come ad
esempio "varie", "eventuali" od altre espressioni
indeterminate.
Tutti i documenti che verranno presentati
all'assemblea per la votazione dovranno essere tenuti in segreteria a
disposizione dei soci almeno otto giorni prima della data fissata. L'elenco dei
soci, completo di indirizzi, viene messo a disposizione dei soci con
l'affissione all'albo, nei trenta giorni che precedono l'assemblea.
Nella settimana che precede l'assemblea i membri del
Consiglio Direttivo saranno tenuti a fornire ai Soci tutti i chiarimenti
richiesti sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni delle assemblee, così come il rendiconto
economico finanziario, devono essere esposti presso la sede legale nei quindici
giorni successivi alla relativa riunione di approvazione.
Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione o in sua assenza il
Vice-Presidente e nel caso di assenza anche di questi, il consigliere presente
con maggiore anzianità associativa, dichiara aperta l'assemblea all'ora fissata
nell'avviso di convocazione e dopo un quarto d'ora pronuncia la validità o meno
dell'assemblea e se essa non è validamente costituita dichiara di doversi
procedere alla seconda convocazione.
Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del
giorno, l'assemblea procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea, del
Segretario e dei due Scrutatori. Nessuna di tali persone deve rivestire cariche
sociali.
Il Presidente dell'Assemblea:
a) controlla la validità della
costituzione dell'assemblea e si assicura che le norme statutarie siano state
rispettate; in difetto, e sentiti i soci presenti, procede ad una nuova convocazione;
b) dirige le discussioni;
c) disciplina la votazione e sigla le
schede predisposte per la votazione;
d) firma, unitamente al segretario e agli
scrutatori, il verbale dell'assemblea.
Art.12-La
votazione in assemblea può avvenire per alzata di mano o per voto nominale
palese o per voto segreto.
Le schede predisposte per l'elezione del
Consiglio direttivo non devono contenere indicazioni di candidati; il votante,
su tali schede, può esprimere un massimo di designazioni pari al numero dei
componenti del Consiglio.
Ogni socio può
rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
La votazione dovrà avvenire con scheda
segreta oppure con appello nominale, per i casi ritenuti di particolare importanza
ed interesse per la vita del Sodalizio od ove venga richiesto da almeno dieci
soci presenti all'assemblea.. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti
i soci.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell’ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Non hanno diritto al voto i soci non in
regola con le quote associative o con pendenze relative all'anno sociale in
esame.
L'assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea
ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci,
e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei soci con
diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea
straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di soci, e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.
C APO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.13 - Il
Consiglio Direttivo è composto dai soci che hanno raccolto il maggior numero di
voti in assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene
fissato dall'Assemblea Ordinaria e non deve essere inferiore a sette ne
superiore a quindici. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei
compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o
amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle
normative vigenti.
Il Consiglio
Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i consiglieri sono
rieleggibili.
Possono ricoprire
cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative
e che siano maggiorenni.
E'
fatto divieto ai consiglieri ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito
della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art.14 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri,
entro 15 giorni dalla sua elezione:
a) il Presidente che assume il titolo di Presidente
del C.D.V.M. e di questo è il legale rappresentante. La sua firma come tale
impegna l'Associazione verso terzi;
b) un Vice-Presidente;
c) un Segretario;
d) un Tesoriere;
e) un Direttore al cantiere o alla darsena;
f) un Direttore sportivo;
Art. 15 - Le dimissioni dei Consiglieri devono esse date per
iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Qualora risultassero dimissionari 5 Consiglieri il
Consiglio Direttivo è tenuto a dimettersi ed a convocare l'Assemblea Ordinaria
per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Negli altri casi di vacanza verranno chiamati a far
parte del Consiglio Direttivo, nell'ordine, i soci non eletti che hanno
riportato il maggior numero di voti nell'ultima assemblea, in mancanza di
questi, e nel caso ci sia da reintegrare un solo Consigliere, un socio eletto
all'unanimità dai consiglieri in carica.
Art. 17– Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta
da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente
convocato quando siano presenti il Presidente od il Vice-Presidente e la 1/2
dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni
previste dal presente statuto. Nel caso di parità decide il voto del
Presidente.
Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Per votazioni che riguardano l'assegnazione di
cariche o radiazioni di soci la votazione avverrà per voto segreto.
Art.
18-Il Consiglio Direttivo compie gli atti necessari
all'esecuzione del bilancio preventivo, degli indirizzi e delle direttive
generali dell’Associazione approvati dall’assemblea ordinaria e redige il
rendiconto economico e finanziario.
Per le delibere relative a:
a) ammissione dei soci;
b) provvedimenti disciplinari;
c) emanazione norme dei regolamenti
interni;
d) stipulazione di contratti onerosi;
è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-Presidente
e di altri cinque Consiglieri.
CAPO V
L'AMMINISTRAZIONE
Art.
19- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20 – Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)quote
associative dei soci;
b)contributi
volontari dei soci;
c)tutti gli
introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue
attività sociali, istituzionali e ricreative;
d)da eventuali
rendite patrimoniali;
e)da ogni altra entrata
che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con
le finalità sociali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)da tutti i beni
mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a
successioni, lasciti e donazioni;
b)dai trofei vinti
dall’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
C A P O VI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.
21 – I soci si impegnano a non adire
il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti
associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal
Presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Vela della regione
nel cui ambito ha sede l’associazione, entro trenta giorni dalla richiesta
avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato
verrà stabilita dall’arbitro nominato nell’ambito della provincia in cui ha
sede l’associazione.
C A P O VII
COMMISSIONI
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi della
collaborazione dei soci con particolare esperienza nei vari settori di attività
chiamandoli a far parte di apposite Commissioni.
La Commissioni sono coordinate da uno dei Consiglieri e della loro
attività rispondono direttamente al Consiglio Direttivo.
C A PO VIII
SCIOGLIMENTO
Art. 23 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che
verrà attuata a mezzo di un liquidatore o da un Comitato di liquidazione
nominati dall'assemblea, il patrimonio residuo sarà destinato allo sport velico
e come tale devoluto agli organi della F.I.V. o eventualmente ad altre
associazioni aventi fini di pubblica utilità.
CAPO IX
REGOLAMENTO DELLO STATUTO
Art. 24 - Le norme di attuazione del presente Statuto saranno
contemplate in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e che
sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il
Regolamento e lo Statuto dovranno essere sempre esposti nella Sede Sociale a
disposizione dei Soci.
Art. 25 – Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione
Italiana Vela a cui l’Associazione” è affiliata ed in via residuale le norme
del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
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